art.1
E' costituita l'Associazione Lucchesi nel Mondo con sede in Lucca.
Nei limiti consentiti dalle leggi e dal presente statuto e per le finalità ivi contemplate può provvedere, obbligarsi, stare in giudizio e ricevere lasciti e donazioni.
L'Associazione è apolitica e senza finalità di lucro.

art.2
L'Associazione, che è basata su principi solidaristici e di aggregazione sociale, si propone di svolgere, alla luce dei principi cristiani e nel rispetto di qualsiasi fede e ideologia, la più ampia opera di assistenza morale e sociale a favore di tutti i lucchesi nel mondo.
L'Associazione si propone altresì di curare un ampio ed articolato collegamento con tutti coloro che, cresciuti ed educati nei Paesi che ospitarono i loro padri e dei quali sono oggi a pieno titolo cittadini, avvertono l'esigenza di recuperare il senso delle radici attraverso un riferimento culturale con la terra di origine dei propri avi, l'Associazione si propone quindi di continuare a svolgere quella funzione di ponte ideale di collegamento per cui fu fondata.
A tale scopo provvederà:
a) a dare costante, continua e moderna informazione sulla realtà sociale, politica, economica lucchese ed italiana;
b) a coordinare tutte le iniziative che a tale scopo verranno programmate in sede provinciale, regionale e nazionale;
c) ad un costante aggiornamento anagrafico dei "Lucchesi nel Mondo";
d) a programmare incontri tra "Lucchesi" ovunque si trovino con iniziative di carattere economico, sociale, turistico e culturale con particolare attenzione alle varie esigenze delle giovani generazioni;
e) ad una continua e sistematica raccolta di documenti sul lavoro e l'attività svolta dalle comunità lucchesi sparse in tutto il mondo per un costante aggiornamento del Centro di Documentazione dell'Associazione.
L' Associazione aderisce ad organismo riconosciuto a livello nazionale.

art.3
I soci dell'Associazione si distinguono in: a) fondatori; b) ordinari; c) sostenitori; d) benemeriti; e) onorari.
Sono soci fondatori coloro che, persone fisiche od Enti, hanno fondato l'Associazione e figurano come tali nell'Atto costitutivo e coloro che vi hanno aderito entro il 31 dicembre 1968.
Sono soci ordinari Enti, Associazioni e persone fisiche che vi aderiscono nell'intento di contribuire al conseguimento delle attività dell'Associazione, residenti in provincia di Lucca.
Sono soci sostenitori le persone fisiche residenti in provincia di Lucca e fuori che si impegnano per un particolare sostegno economico annuale dell'Associazione.
Sono soci benemeriti coloro che, altre al particolare sostegno economico, erogano anche contributi per specifiche iniziative attuate dall'Associazione.
Sono soci onorari coloro che hanno acquistato particolari meriti nei confronti dell'Associazione e più in genere del problema migratorio.

art.4
I soci che si iscrivono all'Associazione versando la quota annuale fissata dal Consiglio di Amministrazione riceveranno la tessera associativa.
I nuovi soci vengono iscritti con deliberazione del Consiglio di Amministrazione. Al rilascio della tessera e con il pagamento della quota sociale acquisiranno la qualifica di associato ed il diritto, con la maggiore età, di voto e di partecipazione per l'approvazione e le modifiche statutarie e dei regolamenti, nonché per il rinnovo degli organi direttivi dell'Associazione.
E' esclusa la trasmissibilità della quota o contributo associativo e la rivalutabilità della stessa. E' esclusa altresì la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.


art.5

La qualità di socio si perde per:
a) decadenza. quando il socio non esegua il versamento della quota associativa per più di due annualità consecutive;
b) esclusione: in conseguenza di gravi mancanze, su decisione dell'assemblea;
c) recesso: da comunicarsi per scritto al Consiglio di Amministrazione. Il recesso ha effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo.


art.6
Il patrimonio è costituito da:
a) Buoni del tesoro del valore nominale complessivo di £ 9.000.000;
b) fabbricati per abitazione in Celle di Pescaglia destinati a Casa - Museo dei Puccini;
c) altri beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell'Associazione;
d) eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.
L'Associazione provvede al suo funzionamento con le sue entrate che sono costituite da:
a) quote sociali;
b) contribuzioni ordinarie e straordinarie versate da chiunque intenda, sotto qualsiasi forma, per concorrere a potenziare l'azione dell'Associazione;
c) frutto del patrimonio.
d) In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, dell'Associazione, il patrimonio sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe ovvero sarà devoluto ai fini di pubblica utilità.


art.7
Sono organi dell'Associazione:
l'assemblea generale dei soci; il consiglio di amministrazione, il collegio dei revisori dei conti.


art.8
L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta dai soci fondatori, ordinari, sostenitori e benemeriti che hanno diritto di voto singolo in base ai criteri del secondo comma dell'art. 2532 del Codice Civile.
l'Assemblea stabilisce l'indirizzo generale dell'Associazione, approva lo Statuto e gli eventuali regolamenti e le loro successive variazioni, approva il rendiconto economico e finanziario e la relazione annuale del Presidente, procede alla elezione degli organi direttivi e di controllo secondo i criteri del comma precedente.


art.9
l'Assemblea è convocata ogni anno, entro il 31 marzo, in seduta ordinaria per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario relativo all'anno solare precedente nonché per l'approvazione della relazione annuale del Presidente.
Del rendiconto approvato sarà data conoscenza attraverso idonee forme di pubblicità.
l'Assemblea può essere convocata in seduta straordinaria quando il Presidente e il Consiglio di Amministrazione lo ritengano necessario o quando sia fatta richiesta da almeno un quarto dei soci.
La convocazione dell'Assemblea è fatta mediante avviso contente l'elenco degli argomenti da trattare, inviato a ciascun socio almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione ed affissione nei locali dell'Associazione


art.10
L'Assemblea ordinaria elegge a maggioranza, con separata votazione: il Presidente; il Consiglio di Amministrazione; il Collegio dei Revisori dei Conti.
Gli eletti durano in carica tre anni e possono essere rieletti.
il Presidente eletto non può restare in carica per più di due mandati consecutivi.
L'Assemblea ordinaria può eleggere un Presidente onorario per la durata del mandato.


art.11
L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è valida - in prima convocazione - quando è presente almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.
La seconda convocazione, che dovrà essere tenuta almeno un giorno dopo della prima, e comunque nei termini previsti dal vigente Codice Civile, è valida qualunque sia il numero dei convenuti.


art.12
Per procedere a modifiche dello Statuto occorre in prima convocazione la presenza di almeno due terzi degli aventi diritto al voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti ed in seconda convocazione la maggioranza più di uno degli aventi diritto al voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, secondo le disposizioni del precedente art.6, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Durante la vita dell'Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte da leggi.


art.13
Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli Amministratori non hanno voto.


art.14
Gli aventi diritti a partecipare all'Assemblea hanno facoltà di farsi rappresentare da altri soci mediante delega scritta. nessun socio può avere più di due deleghe.


art.15
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio ed ha la firma sociale; convoca e presiede l'assemblea ed il consiglio di amministrazione, firmai verbali delle adunanze e tutti gli atti dell'Associazione, nonché i mandati di cui all'art.21, congiuntamente al tesoriere.
Nei casi d'urgenza il Presidente può assumere provvedimenti di ordinaria e straordinaria amministrazione, che dovranno poi essere sottoposti alla ratifica del Consiglio di Amministrazione, da convocarsi entro otto giorni.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne assume interamente le funzioni il Vice Presidente.


art.16
Il Consiglio di amministrazione è composto:
a) dal Presidente;
b) da numero otto consiglieri eletti;
c) da due ex emigrati soci;
d) dal Direttore del Centro di Documentazione;
e) dal Direttore della Casa Museo di Celle;
f) dagli ex presidenti della sede centrale;
g) dal Sindaco di Lucca o suo delegato;
h) dal Presidente dell'Amministrazione provinciale e suo delegato;
i) dal Presidente della Camera di Commercio o suo delegato;
Fanno parte altresì di diritto del Consiglio di Amministrazione quattro rappresentanti delle zone della provincia nominati nella prima seduta del Consiglio di Amministrazione, tenuto conto della rotazione nei seguenti ambiti territoriali: Piana di Lucca, Media Valle, Garfagnana, Versilia.
Nella stessa prima seduta verranno eletti anche i componenti di cui alla lettera c), d), e).
Il Consiglio di Amministrazione è convocato sulla base di un preciso ordine del giorno fissato dal Presidente.
Le riunioni del Consiglio sono valide quando sia presente almeno un terzo dei componenti e comunque quando sia presente la metà più uno dei componenti eletti.
In caso di parità dei voti prevale quello del Presidente.
Qualora un consigliere eletto, senza giustificato motivo, sia assente per tre riunioni consecutive, egli decadrà ipso iure dalla carica, ed al suo posto subentrerà il primo dei non eletti.


art.17
Il Consiglio di Amministrazione ha i seguenti compiti:
· dare esecuzione ai deliberati dell'assemblea dei soci;
· studiare e realizzare le iniziative per il raggiungimento delle finalità di cui all'art.2 dello Statuto;
· deliberare l'ammissione di nuovi soci;
· approvare le spese di ordinaria e straordinaria amministrazione;
A tale scopo il Consiglio di Amministrazione, nella sua prima riunione, provvede ad eleggere:
· il Vice Presidente, di cui all'art.15;
· il Tesoriere dell'Associazione, il quale ha il compito di curare la regolare contabilità e di predisporre l'annuale rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
· il Segretario, il quale ha il compito della redazione e tenuta dei verbali di ogni seduta e di tenere regolarmente aggiornati il Libro soci ed Inventario.


art.18
Qualora nel corso del triennio venga a mancare per dimissioni e per morte il Presidente, il Vice Presidente provvede alla convocazione del Consiglio di Amministrazione per il compimento degli adempimenti conseguenti alla convocazione dell'assemblea straordinaria per l'elezione del nuovo Presidente entro due mesi, e per tale periodo espleta la funzioni di reggente.
In caso di decesso o di dimissioni di un componente del Consiglio di Amministrazione, si provvede alla surroga in occasione della prima riunione del Consiglio di Amministrazione con il primo dei non eletti nell'ultima assemblea.


art.19
Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e di due membri supplenti. Può essere composto anche di non soci.
Le mancanze che si verificassero nel Collegio dei Revisori, per dimissioni od altra causa, sono coperte per cooptazione dei membri supplenti e con il primo dei non eletti nell'ultima assemblea.


art.20
L'Associazione Lucchesi nel Mondo solleciterà ed asseconderà la costituzione, fuori provincia, sia in Italia che all'estero, nei principali luoghi di residenza, di Circoli o di Sezioni, o di Delegati e di Corrispondenti, da configurarsi territorialmente caso per caso, come espressione ed analogia dell'Associazione madre.
Detti Circoli o Sezioni o Delegati o Corrispondenti, da costituirsi nell'ambito delle finalità dell'Associazione, saranno riconosciuti di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione.
A parte la ratifica del Consiglio di Amministrazione, la responsabilità organizzativa ed amministrativa resta a carico delle istituzioni locali.
I Presidenti ed i Segretari delle Sezioni all'estero aderenti all'Associazione hanno diritto di parola e di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie, se presenti temporaneamente a Lucca; i suddetti possono altresì partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con diritto di parola.


art.21
L'esercizio finanziario va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Le erogazioni delle spese, entro i limiti del Bilancio e la attuazione delle delibere degli organi sociali, vengono attuate mediante regolari mandati di pagamento.


art.22
Per quanto non previsto o precisato nel presente Statuto si intende valgano le norme di legge vigenti in tema di associazioni, in particolare la legge 4/12/1997 n. 460, e le norme del Codice Civile per quanto applicate.